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Rifugiato politico E' una persona che nel proprio Paese è stata oggetto di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o opinioni politiche o se ha fondato e provato motivo di ritenere che potrebbe essere perseguitata in caso di ritorno in patria (in base alla Convenzione di Ginevra del 1951). Titolare di protezione sussidiaria E' una persona che non possiede i requisiti per ottenere lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel suo paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave quale: la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Richiedente In caso di verifica da parte dell’Autorità di Polizia della regolarità della documentazione presentata, viene rilasciato, dal Questore della provincia in cui è stata presentata la domanda, un permesso di soggiorno della validità di tre mesi, rinnovabile sino alla decisione della Commissione Territoriale competente che deciderà se riconoscere lo status. Ricorrente Può presentare, entro 15 giorni dalla notifica della decisione negativa, ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d’appello in cui ha sede il centro d'accoglienza. In questi casi il ricorso non sospende il provvedimento impugnato. E' possibile comunque, contestualmente al ricorso, chiedere al tribunale la sospensione del provvedimento impugnato e nel caso di sospensione disposta dal tribunale verrà rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Scarica la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati |
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